- scritto da Giulia Azzini
- categoria Leggi e decreti
Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018 cosa cambia
Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio di quest’anno e sono entrate in vigore 30 giorni dopo, il 22 marzo 2018. Nell’articolo si fa il punto su cosa cambia rispetto alla versione passata.
Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni sono composte dal decreto e dalla circolare esplicativa emanata ed approvata a Luglio.
I 12 capitoli delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2018
Le nuove norme pubblicate in Gazzetta Ufficiale si compongono di 12 capitoli cosi denominati:
- Oggetto
- Sicurezza e prestazioni attese
- Azioni sulle costruzioni
- Costruzioni civili e industriali
- Ponti
- Progettazione geotecnica
- Progettazione per azioni sismiche
- Costruzioni esistenti
- Collaudo statico
- Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo
- Materiali e prodotti ad uso strutturale
- Riferimenti tecnici
Data la complessità nonché la vastità degli argomenti che vengono trattati in questi capitoli delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, è necessario analizzare separatamente ed attentamente ogni parte al fine di cogliere cosa cambia rispetto al testo precedente e le implicazioni sulla pratica della progettazione.
Cosa cambia nelle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni capitolo per capitolo
Al di là del capitolo introduttivo che riporta come oggetto il fine per il quale è stato steso appunto il documento, le prime novità sono introdotte già dal secondo capitolo.
Capitolo 2 delle NTC 2018 cosa cambia
Il secondo capitolo delle NTC 2018 ha come oggetto Sicurezza e Prestazioni attese. In tale capitolo sono elencati i principi fondamentali e le caratteristiche attese da una costruzione. Oltre alla sicurezza nei confronti degli stati limite di esercizio e degli stati limite ultimi, presenti anche nell’edizione 2008 “Sicurezza nei confronti degli stati limite di esercizio (SLE)” e “Sicurezza nei confronti degli stati limite ultimi (SLU)”, quello che cambia è l’introduzione dei requisiti di sicurezza antincendio e durabilità così descritti:
- sicurezza antincendio: capacità di garantire le prestazioni strutturali previste in caso d’incendio, per un periodo richiesto;
- durabilità: capacità della costruzione di mantenere, nell’arco della vita nominale di progetto, i livelli prestazionali per i quali è stata progettata, tenuto conto delle caratteristiche ambientali in cui si trova e del livello previsto di manutenzione.
In merito alla sicurezza antincendio, nel nuovo testo delle NTC 2018 viene riportato che quando necessario, i rischi derivanti dagli incendi devono essere limitati progettando e realizzando le costruzioni in modo tale da garantire la resistenza e la stabilità degli elementi portanti, nonché da limitare la propagazione del fuoco e dei fumi.
In merito alla durabilità il paragrafo cita come buona prassi al fine di garantire il mantenimento delle prestazioni dell’edificio nel tempo la scelta opportuna dei materiali e dei dettagli costruttivi, il corretto dimensionamento delle strutture, l’ispezionabilità dei dettagli costruttivi e la pianificazione di misure attive di protezione e manutenzione.
Cambiamento e novità molto importante dal punto di vista del calcolo è la completa abolizione del paragrafo 2.7, presente nella precedente versione della norma, che consentiva il calcolo con il metodo delle tensioni ammissibili in zona sismica 4, per:
- costruzioni di tipo 1 e 2 (opere provvisorie, opere provvisionali, strutture in fase costruttiva, opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale)
- classe d’uso I (costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli)
- e classe d’uso II (costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in classe d’uso III o in classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza, dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti).
Capitolo 3 delle NTC 2018 rimasto invariato
Il capitolo 3 delle nuove NTC 2018 riguarda le “Azioni sulle costruzioni”, ed è rimasto invariato. Tale capitolo riguarda l’analisi dei carichi agenti sulle costruzioni e resta diviso in varie parti che riportano tutti i tipi di sollecitazioni da considerare in sede progettuale e le metodologie di calcolo adatte: i pesi dei materiali strutturali, i carichi permanenti non strutturali, i sovraccarichi, le azioni sismiche, l’azione del vento, della neve e della temperatura e i carichi eccezionali (incendi, esplosioni, urti).
In particolare per la valutazione delle azioni sismiche si rimanda alla norma precedente in merito agli spettri di risposta elastici e allo spettro di progetto.
Capitolo 4 delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2018
Il Capitolo 4 delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 è quello riguardante le “Costruzioni civili e industriali” e, sia in queste norme che nella versione precedente, è un caposaldo per la progettazione in quanto si compone di paragrafi approfonditi sulle costruzioni in calcestruzzo, acciaio, composte calcestruzzo/acciaio, legno e muratura. In ogni sezione vengono analizzati nel dettaglio i criteri progettuali e le verifiche da compiere.
Nella parte dedicata alle costruzioni in calcestruzzo ci sono notevoli novità sia inerenti ai materiali (viene introdotta una intera sezione dedicata al calcestruzzo confinato) che in merito alle verifiche da eseguire.
Le costruzioni in calcestruzzo
Per quanto riguarda il paragrafo sulle costruzioni in calcestruzzo già dall’indice si riscontrano alcune novità importanti quali l’introduzione del paragrafo 4.1.2.1. “materiali” e la trascrizione del 4.1.5 denominato “Progettazione integrata da prove e verifica mediante prove”.
Il paragrafo 4.1 si compone di una parte dedicata alle verifiche allo stato limite di esercizio, una seconda alle verifiche allo stato limite ultimo seguite da un paragrafo inerente la verifica dell’aderenza delle barre di acciaio al calcestruzzo e da ulteriori paragrafi contenenti norme aggiuntive per strutture in precompresso e per strutture prefabbricate.
Nella prima parte sono stati rivisti i diagrammi sforzo-deformazione per il calcestruzzo e viene inserito il materiale “calcestruzzo confinato”. Viene introdotto il diagramma tensione-deformazione di questo materiale con opportuni modelli rappresentativi del reale comportamento del materiale in stato triassiale.
Le norme così riportano: “Questi modelli possono essere adottati nel calcolo sia della resistenza ultima sia della duttilità delle sezioni e devono essere applicati alle sole zone confinate della sezione.
Il confinamento del calcestruzzo è normalmente generato da staffe chiuse e legature interne, che possono raggiungere la tensione di snervamento a causa della dilatazione laterale del calcestruzzo stesso a cui tendono ad opporsi. Il confinamento consente al calcestruzzo di raggiungere tensioni e deformazioni più elevate di quelle proprie del calcestruzzo non confinato. Le altre caratteristiche meccaniche si possono considerare inalterate”.
Nella tabella dei materiali scompaiono le classi 28/35 e 32/40, sostituite dalla classe di resistenza C30/37 utile per aumentare la durabilità del CLS in adeguamento all'Eurocodice e alle norme UNI EN 206, UNI 11104.
Il paragrafo 4.1.2.3 è stato riscritto e cambia introducendo lo stato limite di resistenza e quello di duttilità. La norma riporta:
Si deve verificare il rispetto dei seguenti stati limite:resistenza e duttilità.
Stato limite di resistenza
Si deve verificare il rispetto dei seguenti stati limite:
- resistenza flessionale in presenza e in assenza di sforzo assiale,
- resistenza a taglio e punzonamento,
- resistenza a torsione,
- resistenza di elementi tozzi,
- resistenza a fatica,
- stabilità di elementi snelli.
Stato limite di duttilità
Si deve verificare, ove richiesto al paragrafo 7.4 delle presenti norme, il rispetto del seguente stato limite:
- duttilità flessionale in presenza e in assenza di sforzo assiale”.
La norma riporta poi alcune precisazioni nella verifica a fessurazione, taglio, punzonamento e torsione.
Nel paragrafo che tratta le costruzioni in acciaio la principale novità riguarda l’aggiornamento della tabella dei materiali nella quale sono state introdotte nuove qualità di acciaio ad alta resistenza.
Cambiano i riferimenti alle normative UNI EN 12385 e UNI EN 10059 per alcuni tipi di prodotti quali funi e barre.
Tra i vari approfondimenti introdotti dalle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 il principale è l’introduzione delle verifiche a fatica e del serraggio dei bulloni.
Le costruzioni in muratura
Nel paragrafo inerente le costruzioni in muratura tra le altre una importante novità è la modifica apportata al metodo semplificato di progetto delle murature (par. 4.5.6.4): non è più permesso l’utilizzo delle tensioni ammissibili e si richiede vengano rispettate le percentuali minime delle sezioni murarie resistenti rapportate alla superficie totale in pianta, in entrambe le direzioni principali.
Capitolo 5 delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2018
Il Capitolo 5 delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 è dedicato ai “Ponti” stradali e ferroviari e ai loro criteri di progettazione e si sofferma in particolare modo, più dettagliatamente che nel testo precedente, sulla compatibilità idraulica dell’opera.
Il testo riporta:
“quando il ponte interessa un corso d’acqua naturale o artificiale, il progetto dovrà deve essere corredato da uno studio di compatibilità idraulica costituito da una relazione idrologica e da una relazione idraulica riguardante le scelte progettuali, la costruzione e l’esercizio del ponte. L’ampiezza e l’approfondimento della relazione dello studio e delle indagini che ne costituiscono la base saranno devono essere commisurati all’importanza del problema ed al livello di progettazione. Deve in ogni caso essere definita una piena di progetto caratterizzata da un tempo di ritorno Tr pari a 200 anni (Tr = 200)”.
Coerentemente al livello di progettazione, lo studio di compatibilità idraulica deve riportare consiste tra le altre cose in un’analisi idrogeologica degli eventi di piena e della loro frequenza più probabile, nella definizione delle portate nello stato attuale, di progetto e anche nelle diverse fasi costruttive nonché nell’esame delle conseguenze di eventuali urti e abrasioni.
Tale capitolo delle NTC 2018 cambia anche per l’introduzione di alcune specifiche per il dimensionamento delle strutture ed in particolare la nuova norma modifica la precedente nel seguente modo:
“Il franco idraulico, definito come la distanza liquida di progetto immediatamente a monte del ponte e l’intradosso delle strutture, e da assumersi non inferiore a 1,50 m e comunque dovrà essere scelto tenendo conto di considerazioni e previsioni sul trasporto solido di fondo e sul trasporto di materiale galleggiante, garantendo una adeguata distanza tra l’intradosso delle strutture ed il fondo alveo.
Quando l’intradosso delle strutture non sia costituito da un’unica linea orizzontale tra gli appoggi, il franco idraulico deve essere assicurato per un’ampiezza centrale di 2/3 della luce, e comunque non inferiore a 40 m.
Il franco idraulico necessario non può essere ottenuto con il sollevamento del ponte durante la piena”.
Capitolo 6 delle NTC 2018
Il sesto capitolo è dedicato alla “Progettazione geotecnica”, quindi alle opere geotecniche e alle metodologie di calcolo di queste ultime.
Tale capitolo delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 è suddiviso in paragrafi che riguardano l’articolazione del progetto, la stabilità dei pendii naturali, le opere di fondazione superficiali e su pali, le opere di sostegno e paragrafi più specifici inerenti le discariche o il consolidamento di opere esistenti.
Nel paragrafo riguardante l’articolazione del progetto vengono introdotte, distintamente, la modellazione geologica del sito e la modellazione geotecnica. Viene specificato che i metodi ed i risultati delle indagini della modellazione geologica devono essere esaurientemente esposti e commentati in una relazione geologica. I risultati della modellazione geotecnica invece, devono essere esaurientemente esposti e commentati in una apposita relazione geotecnica, basata su differenti indagini.
Viene riconfermata la responsabilità del progettista per quanto riguarda le indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica.
Vengono introdotte delle novità in merito alle verifiche da effettuare in sede di progettazione.
Nelle nuove NTC 2018, per le verifiche allo Stato Limite Ultimo delle opere che interagiscono con il terreno, si è definito univocamente l’approccio progettuale per tipologia di opera.
Si dovrà utilizzare l’approccio 2 (A1+M1+R3) per le fondazioni superficiali e profonde e per i muri di sostegno e l’approccio 1 per tutte le altre opere. In questo modo per le fondazioni e i muri di sostegno si è evitata l’ambiguità prima esistente e si è eliminato l’obbligo della doppia verifica strutturale e geotecnica.
Capitolo 7 delle NTC 2018
Il Capitolo 7 delle NTC 2018 è dedicato alla “Progettazione per azioni sismiche”.
A seguito di tragici eventi sismici che hanno colpito il territorio italiano e che hanno manifestato le criticità del modo di progettare e di costruire il patrimonio edilizio si è voluto, con le nuove norme, dare un'impronta forte e un'indicazione ferma sui criteri progettuali da adottare per la prevenzione sismica. Il capitolo cambia rispetto a quello dell’edizione precedente delle NTC per l’introduzione, finalmente normata, del criterio della gerarchia delle resistenze e conseguentemente della duttilità.
La nuova norma specifica: "Le costruzioni devono essere dotate di sistemi strutturali che garantiscano rigidezza, resistenza e duttilità nei confronti delle due componenti orizzontali delle azioni sismiche, tra loro ortogonali. I sistemi strutturali sono composti di elementi strutturali primari ed eventuali elementi strutturali secondari. Agli elementi strutturali primari è affidata l’intera capacità antisismica del sistema; gli elementi strutturali secondari sono progettati per resistere ai soli carichi verticali”.
Vengono distinte le costruzioni in costruzioni a comportamento non dissipativo e dissipativo.
In particolare le costruzioni a comportamento dissipativo devono essere progettate per conseguire una delle due Classi di Duttilità (CD):
- Classe di Duttilità Alta (CD”A”), ad elevata capacità dissipativa;
- Classe di Duttilità Media (CD”B”), a media capacità dissipativa.
La differenza tra le due classi risiede nell’entità delle plasticizzazioni previste, in fase di progettazione, sia a livello locale sia a livello globale.
Questa progettazione ha lo scopo di assicurare alla struttura dissipativa un comportamento duttile ed opera come segue:
- distingue gli elementi e i meccanismi, sia locali sia globali, in duttili e fragili;
- mira ad evitare le rotture fragili locali e l’attivazione di meccanismi globali fragili o instabili;
- mira a localizzare le dissipazioni di energia per isteresi in zone degli elementi duttili a tal fine individuate e progettate, dette “dissipative” o “duttili”, coerenti con lo schema strutturale adottato.
Tali fini possono ritenersi conseguiti progettando la capacità in resistenza allo SLV degli elementi/meccanismi fragili, locali e globali, in modo che sia maggiore di quella degli elementi/meccanismi duttili ad essi alternativi. Per assicurare il rispetto di tale diseguaglianza, a livello sia locale sia globale, l‘effettiva capacità in resistenza degli elementi/meccanismi duttili è incrementata mediante un opportuno coefficiente γ Rd, detto “fattore di sovraresistenza”; a partire da tale capacità maggiorata si dimensiona la capacità degli elementi/meccanismi fragili indesiderati, alternativi ai duttili.
Capitolo 8 delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2018
L’ottavo capitolo delle NTC 2018 dedicato alle costruzioni esistenti cambia subendo una generale riorganizzazione in merito alle definizioni di interventi di miglioramento ed adeguamento. Considerata la specifica realtà italiana, nella quale il patrimonio edilizio esistente attira gran parte degli sforzi di progettazione, grande importanza assume l’ottavo capitolo, inerente proprio gli interventi sul costruito.
Gli interventi sulle costruzioni esistenti vengono distinti in:
- interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti;
- interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3;
- interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3.
Gli interventi di riparazione
Gli interventi di riparazione riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Sono volti a conseguire le seguenti finalità, senza modificare il comportamento globale della struttura:
- ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
- migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
- impedire meccanismi di collasso locale;
- modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.
Gli interventi di adeguamento
Gli interventi di adeguamento della costruzione sono obbligatori quando si intenda:
- sopraelevare la costruzione;
- ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta;
- apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, includendo i soli carichi gravitazionali. Resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
- effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale mediante l’impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani;
- apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV.
Capitolo 9 e 10 delle NTC 2018
I capitoli nove e dieci riguardano il collaudo statico delle strutture e gli adempimenti burocratici relativi.
Capitolo 11 delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2018
L’undicesimo capitolo è dedicato ai materiali da costruzione e presenta approfondimenti per ciascun materiale in merito alla modalità e frequenza di controllo degli stessi.