- scritto da Antonia Guerra
- categoria Leggi e decreti
Attestato di certificazione energetica degli edifici
Il Decreto legislativo n°192 del 19 agosto 2005, sul rendimento energetico degli edifici, prevede che gli edifici di nuova costruzione e quelli da ristrutturare, siano dotati di un attestato di certificazione energetica da allegare all’atto di compravendita. Si tratta di un certificato che descrive l’edificio dal punto di vista energetico e gli attribuisce una classe energetica.
Tale attestato, secondo il sopracitato decreto, ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell’edificio e dell’impianto.
Ad esso devono essere allegati suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, l’attestato di certificazione energetica deve essere affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile al pubblico. Scarica il testo del Dlgs.192/2005.
L’attestato deve contenere:
– indicazioni in merito all’energia di cui l’edificio ha bisogno per assicurare il raffrescamento estivo, il riscaldamento invernale e per produrre acqua calda;
– una stima dei gas serra emessi dall’edificio;
– proposte di possibili interventi migliorativi del sistema edificio–impianti;
– la classe energetica di appartenenza dell’edificio.
Scarica due esempi di attestato di certificazione energetica: