Tutela delle acque dall’inquinamento: corpi idrici, scarichi, limiti e piani di tutela

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La tutela dell’ambiente naturale è l’obiettivo del legislatore nelle Norme in materia ambientale (Decreto Legislativo 152/2006), al cui interno la tutela delle acque dall’inquinamento costituisce una parte importante. Gli obiettivi di tutela delle acque dall’inquinamento sono la prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici inquinati nonché il loro risanamento; la protezione delle acque destinate a usi particolari; il perseguimento

di usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche ed il mantenimento della capacità naturale di auto depurazione dei corpi idrici.

Per fare in modo che tutto ciò diventi realtà la norma indica come primo passo l’individuazione degli obiettivi minimi di qualità ambientale e per specifica destinazione d’uso dei corpi idrici e ritiene poi importante fissare dei valori limite degli scarichi in relazione agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. Ciò vuol dire garantire la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi in ciascun distretto idrografico attraverso un adeguato sistema di controlli e sanzioni. Occorrono dunque misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento in aree sensibili e in zone vulnerabili.

L’obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione delle capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

L’obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo a un particolare utilizzo da parte dell’uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.

Rispetto alla legge Merli del 1976, rimasta in vigore fino al 1999, l’individuazione per i corpi idrici degli obiettivi di qualità ambientale rappresenta una novità, poiché ora la salvaguardia dall’inquinamento interessa anche i corpi idrici che non sono stati inseriti in nessuna categoria di destinazione (quali produzione di acqua potabile, balneazione, vita dei pesci e mitilicoltura).

Le Regioni devono stilare un Piano di Tutela delle acque per conseguire entro il 22/12/2015 i seguenti obiettivi:

Il raggiungimento dello stato di qualità ambientale minimo “buono” per tutti corpi idrici superficiali significativi e sotterranei;

Il mantenimento dello stato di qualità “elevato” per i corpi idrici superficiali significativi e sotterranei che ne sono già in possesso all’entrata in vigore del Decreto 152/06;

Il mantenimento o il raggiungimento, laddove richiesto, degli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici ritenuti idonei alla vita dei pesci o utili al soddisfacimento dei bisogni umani, quali ad esempio l’approvvigionamento idrico.

Per il raggiungimento di questo obiettivo il Decreto 152/06 imponeva che entro il 2008 tutti i corpi idrici avessero raggiunto lo stato di qualità ambientale minimo di “sufficiente”; inoltre c’è la possibilità di non posticipare la data di raggiungimento dello stato qualitativo “buono” per i corpi idrici significativi e sotterranei se:

il miglioramento dello stato di qualità ambientale del corpo idrico richiede tempi tecnici maggiori;

il rispetto della scadenza comporta costi notevoli;

le condizioni naturali sono sfavorevoli al conseguimento del miglioramento nei tempi richiesti.

Le Regioni possono altresì fissare obiettivi di qualità ambientali meno rigorosi se:

il corpo idrico ha subito, in passato, gravi alterazioni, conseguenza delle attività antropiche, che rendono manifestamente impossibile ed economicamente insostenibile migliorarne la qualità ambientale;

la natura litologica e geomorfologica del bacino di appartenenza del corpo idrico rende impossibile intervenire nell’ottica di migliorarne la qualità ambientale.

Quali sono i corpi idrici superficiali da considerarsi significativi?

Sono da considerarsi significativi:

tutti i corsi d’acqua naturali che recapitano a mare ( definiti di primo ordine), il cui bacino imbrifero abbia superficie maggiore di 200 km2;

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tutti i corsi d’acqua naturali di ordine superiore al primo (affluenti di corsi di primo ordine) con bacino imbrifero di superficie maggiore di 400 km2;

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tutti i laghi con superficie maggiore o uguale a 0,5 km2;

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le acque marine entro 3km dalla linea di costa o entro la profondità di 50 m;

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acque di lagune, laghi salmastri e stagni costieri;

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i canali artificiali con recapito in corpi idrici naturali e con portate superiori a 3 m3/s;

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i laghi artificiali con superficie superiore a 1 km2;

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le acque sotterranee sotto il livello di saturazione permanente del terreno.

Come si definisce lo stato di qualità ambientale del corpo idrico superficiale?
Lo stato di qualità ambientale per un corpo idrico superficiale è dato dal valore più basso fatto registrare dal suo stato ecologico e quello chimico; lo stato di qualità ambientale per un corpo idrico sotterraneo è invece determinato dal più basso valore tra lo stato quantitativo e quello chimico.

Cos’è lo stato ecologico e lo stato chimico?
Lo stato ecologico è definito attraverso i seguenti elementi:
– Elementi biologici (flora e fauna acquatica);
– Elementi idromorfologici (regime idrologico, connessione con il corpo idrico sotterraneo, massa e dinamica del flusso idrico…);
– Elementi chimici e fisico–chimici (temperatura, ossigenazione, salinità, concentrazione nutrienti…);
– Inquinanti specifici.

Uno stato ecologico si definisce:

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Elevato
quando non è riscontrabile in tutti elementi presi in esame alcuna alterazioneimputabile ad attività antropica;

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Buono
quando è riscontrabile una lieve alterazione nei soli elementi biologici rispetto alle condizioni naturali;

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Sufficiente
quando è riscontrabile una moderata alterazione nei soli elementi biologici rispetto alle condizioni naturali.

Lo stato chimico per le acque superficiali è definito in base alla media aritmetica annuale delle concentrazioni di sostanze pericolose presenti nelle acque: a tale proposito la valutazione riguarda i parametri ed i rispettivi valori soglia presenti nella tabella 1/A dell’Allegato 1 del decreto 152/06; quando richiesto dalle autorità competenti, la valutazione è estesa ai parametri indicati nella tabella 1/B del medesimo allegato.

Il superamento di uno solo dei valori soglia della tabella 1/A comporta un giudizio di scadente o pessimo per il corpo idrico superficiale preso in esame.

Per il monitoraggio dello stato ecologico e chimico la normativa fissa tre diversi livelli di monitoraggio:
– di sorveglianza;
– operativo ;
– di indagine.

Per ciascuno di essi definisce:
– le motivazioni per cui va fatto il monitoraggio;
– gli obiettivi che si vogliono conseguire;
– gli elementi che sono oggetto di monitoraggio;
– l’ubicazione dei punti di campionamento;
– la numerosità dei campioni da prelevare;
– la cadenza temporale con cui effettuare i campionamenti .

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I VALORI LIMITE DEGLI SCARICHI
Una volta determinata la qualità ambientale del corpo idrico ricettore, anche in funzione della sua specifica destinazione d’uso, si passa a disciplinare gli scarichi in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. I valori limite degli scarichi sono indicati nelle tabelle dell’Allegato 5 alla parte III del decreto 152/06.

La tabella 1 è relativa allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali

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La tabella 2 è relativa allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;

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La tabella 3 è relativa allo scarico delle acque industriali e considera sia i limiti per un loro recapito in corpo idrico superficiale che in fognatura;

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Per scarichi in corpi superficiali vanno rispettati i limiti in colonna1; per scarichi in fognatura i limiti in colonna 2

La tabella 3/A è relativa allo scarico di acque industriali provenienti da particolari cicli produttivi, ivi indicati;

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La tabella 4 è relativa allo scarico di acque reflue urbane e industriali sul suolo.

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Le regioni possono esigere per gli scarichi che interessano il territorio da loro amministrato il rispetto di valori limite più restrittivi di quelli nazionali. Il rispetto dei valori limite deve essere verificato su campioni prelevati immediatamente a monte dello scarico e si fa assoluto divieto di praticare la diluizione del refluo al fine di renderlo conforme allo scarico. Per comprendere appieno i termini di valutazione delle tabelle sopra riportate è bene definire alcuni concetti.

Cosa si intende per abitante equivalente, acque reflue urbane e aree sensibili?

  • Per abitante equivalente si intende un carico organico biodegradabile avente una richiesta giornaliera di ossigeno biochimico a 5 giorni pari a 60 grammi (BOD5= 60 g/d).
  • Come acque reflue urbane va inteso il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie.

Al fine di rendere le acque reflue urbane conformi alle indicazioni contenute nelle tabelle dell’allegato 5, esse devono essere sottoposte a un trattamento secondario (in genere trattamento biologico seguito da sedimentazione secondaria) o ad esso equivalente. Se lo scarico è prodotto da un agglomerato con oltre 10.000 abitanti equivalenti e avviene in area sensibile, il trattamento secondario è seguito da un trattamento terziario finalizzato alla rimozione dei nutrienti (composti dell’ azoto e del fosforo). Per le acque reflue urbane, rispetto all’abrogata legge Merli del 1976, l’attuale normativa riduce da 51 a 3 i parametri di cui rispettare i limiti di concentrazione (BOD5, COD e solidi sospesi) oppure 5 (BOD5, COD, solidi sospesi, azoto e fosforo totale) se il corpo idrico ricade in area sensibile e li rende più restrittivi relativamente al caso degli scarichi in corpi idrici superficiali:

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Devono dunque essere rispettati i valori indicati nelle tabelle precedenti

  • Sono definite aree sensibili quei corpi idrici che per caratteristiche morfologiche ed idrologiche hanno uno scarso ricambio idrico e pertanto particolarmente vulnerabili al fenomeno dell’eutrofizzazione. Ad esempio, sono aree sensibili: l’alto Adriatico, le aree lagunari, le zone umide, il lago di Garda, il lago d’Idro… Un elenco di tali aree è contenuto nell’art 91 e i criteri per la loro individuazioni sono indicati nell’Allegato 6.

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CONTROLLI
I controlli sugli effluenti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane vanno eseguiti prelevando campioni di acqua sempre nel medesimo punto, a monte dello scarico, ed il confronto con i limiti esposti in tabella va effettuato con un campione rappresentativo delle 24 ore.
Il numero massimo di campioni non conformi durante un anno è funzione del numero complessivo di prelievi che sono stati effettuati nel medesimo intervallo di tempo (un anno).
Il numero minimo di controlli effettuati dall’autorità competente è fissato in base alle dimensioni dell’impianto.
Il gestore dell’impianto è tenuto ad effettuare un numero di autocontrolli almeno pari al numero di controlli esterni

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SANZIONI
Il superamento allo scarico dei limiti imposti dalle tabelle contenute nell’Allegato 5 è punito con una sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro. Se la violazione avviene in aree di salvaguardia di risorse idriche destinate al consumo umano, la sanzione minima è di 20.000 euro; gli scarichi senza la dovuta autorizzazione anche se conformi sono anch’essi puniti con sanzioni amministrative. Qualora gli scarichi non autorizzati o non conformi contengano sostanze pericolose, la sanzione comminata è di tipo penale ed il soggetto coinvolto è punito con l’arresto e la detenzione in carcere per un periodo di tempo variabile a seconda della gravità del reato commesso (da 2 a 20 mesi).

Una volta apprese per linee generali il quadro normativo e operativo principale del settore è immediato porsi delle domande:
Qual è lo stato dell’arte nelle diverse regioni italiane?
Quali regioni hanno adottato i piani di tutela delle acque?

Si sta operando verso il raggiungimento dell’obiettivo di tutela e qualità prefissato dalla norma entro il 2015? Le deroghe al raggiungimento dei prefissati obiettivi sono plausibili o sono il solito modo di circumnavigare il problema poiché tutti vi si appelleranno?

Solo ciò che non si fa non si sa o saprà.











Maria Pia Cibelli

Maria Pia Cibelli Ingegnere Edile

Sognatrice cronica per amici e colleghi, opera sul versante del Somma-Vesuvio della provincia di Napoli, in un territorio straordinario, ricco di valori storico-architettonici e ambientali da preservare. Il tempo libero tra gite enogastronomiche e campi di volley non è mai abbastanza.